Nuove regole BIM e Codice Appalti: il 2025 segna l’anno zero

Il 2025 è un anno spartiacque per la digitalizzazione degli appalti pubblici in Italia. Dopo anni di sperimentazioni, decreti attuativi e scadenze prorogate, il Building Information Modeling (BIM) diventa finalmente parte integrante delle procedure di gara. L’obbligo, previsto dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), è stato però rivisto e rimodulato con il decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024), che ha introdotto modifiche importanti sia sulle soglie di applicazione sia sulla disciplina transitoria.
Accanto al quadro normativo, nel corso del 2025 sono arrivati anche i pareri interpretativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), le prime linee guida dell’ANAC e dell’ANCI e, soprattutto, l’istituzione di una Commissione nazionale di monitoraggio. Tutti elementi che, nel complesso, disegnano un ecosistema regolatorio più chiaro, con l’obiettivo di rendere la transizione al BIM non solo obbligatoria ma anche praticabile per le amministrazioni.
Perché un correttivo?
Il percorso verso il BIM negli appalti pubblici era stato avviato con il DM 560/2017 (“decreto BIM”), che prevedeva un’adozione graduale fino alla scadenza finale del 1° gennaio 2025. Secondo la versione originaria del Codice dei contratti (art. 43 e Allegato I.9), da questa data tutte le opere sopra il milione di euro avrebbero dovuto essere progettate e gestite con metodi e strumenti di modellazione informativa.
Questa impostazione, seppur coerente con la spinta alla digitalizzazione promossa anche a livello europeo, si è scontrata con la realtà operativa di molte stazioni appaltanti, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni. Comuni, unioni di comuni e amministrazioni con organici ridotti hanno segnalato l’impossibilità di rispettare scadenze così ravvicinate, per mancanza di personale formato, strumenti digitali e budget adeguati.
Il legislatore ha quindi scelto un approccio più equilibrato: non cancellare l’obbligo, ma calibrarlo meglio. Da qui nasce il decreto correttivo 209/2024, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, che ha rivisto alcune disposizioni cruciali.
La nuova soglia di obbligatorietà
La modifica più significativa riguarda la soglia di applicazione. Dal 2025 il BIM è obbligatorio solo per i lavori sopra i 2 milioni di euro, mentre per i beni culturali si applica la soglia comunitaria di circa 5,5 milioni. Restano esclusi dall’obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a meno che non siano già progettati in BIM.
Perché questa scelta?
Il motivo è duplice. Da un lato, si è voluto garantire un avvio ordinato della digitalizzazione, concentrando l’obbligo sui progetti di maggiore rilevanza economica e complessità tecnica, per i quali l’uso del BIM porta i maggiori benefici in termini di qualità progettuale e riduzione delle varianti. Dall’altro, si è inteso concedere più tempo agli enti minori, evitando che il vincolo normativo si trasformasse in un ostacolo alle gare.
La soglia a 2 milioni rappresenta quindi un compromesso: abbastanza alta per non sovraccaricare i piccoli comuni, ma non troppo alta da escludere una parte significativa del mercato pubblico.
La disciplina transitoria: l’art. 225-bis
Per non vanificare la progettazione già svolta fino al 2024, il correttivo ha introdotto l’art. 225-bis, che disciplina i casi transitori. La norma stabilisce che:
- i progetti tra 2 e 5 milioni con Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) approvato entro il 31 dicembre 2024 possono proseguire senza obbligo di rielaborazione in BIM;
- i progetti già programmati entro il 2024 ma sotto la soglia comunitaria, per i quali il DOCFAP non era richiesto, beneficiano della stessa esenzione
- i progetti definitivi o esecutivi approvati e validati entro il 2024 rimangono validi, ma se la gara viene bandita nel 2025 e l’importo supera i 2 milioni, l’esecuzione dovrà comunque essere gestita in BIM, con eventuali integrazioni documentali.
La logica è chiara: non bloccare interventi già avviati, ma assicurare che tutti i nuovi affidamenti sopra soglia rispettino i criteri digitali. Si tratta di una proroga implicita e “selettiva”, che bilancia continuità amministrativa e innovazione tecnologica.
Commissione nazionale di monitoraggio
Un’altra novità di rilievo è l’istituzione della Commissione nazionale per il monitoraggio del BIM, prevista dal Codice e formalizzata nel 2025 con il DM MIT 89.
La Commissione, insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e composta da 24 membri in rappresentanza di Ministero, ANAC, Agenzia del Demanio, ordini professionali e associazioni di categoria, ha una durata triennale e il compito di:
- raccogliere dati sull’attuazione del BIM nelle stazioni appaltanti
- segnalare criticità operative
- proporre correttivi e linee di indirizzo
La sua creazione risponde a una precisa esigenza: non basta introdurre un obbligo, occorre monitorarne gli effetti e accompagnarne l’applicazione. La Commissione rappresenta quindi un presidio istituzionale che aiuterà a trasformare la norma in prassi quotidiana.
I pareri interpretativi del MIT
Nel 2025 il MIT ha fornito chiarimenti cruciali attraverso il Servizio di Supporto Giuridico. Tra i più rilevanti:
- Parere n. 3353/2025 → chiarisce che per il completamento di opere incompiute è obbligatorio adeguare o convertire il progetto in BIM se il valore residuo supera i 2 milioni. Anche se l’opera era stata progettata secondo il vecchio Codice, il nuovo affidamento va trattato come intervento autonomo soggetto alle regole vigenti.
- Parere n. 3480/2025 → conferma la portata delle disposizioni transitorie dell’art. 225-bis, eliminando dubbi su quando l’esenzione si applica (DOCFAP approvato entro il 2024 o progetti programmati sotto soglia UE).
- Parere n. 3342/2025 → affronta il tema della rotazione negli affidamenti diretti di servizi tecnici. Sebbene non riguardi direttamente il BIM, ha riflessi indiretti sulla gestione degli incarichi professionali legati alla digitalizzazione.
Questi pareri hanno avuto un ruolo determinante nel rendere operative le nuove disposizioni, offrendo alle stazioni appaltanti criteri applicativi chiari.
Linee guida e strumenti operativi
Parallelamente, diversi enti hanno messo a disposizione strumenti pratici:
- ANAC → ha avviato una consultazione pubblica sulle Linee Guida per l’attuazione del BIM, con indicazioni su come inserire il requisito nei bandi, come valutare la maturità digitale delle imprese e come gestire l’introduzione graduale del modello informativo.
- ANCI → ha pubblicato un quaderno operativo rivolto ai Comuni, spiegando come aggiornare i regolamenti, organizzare la formazione e sfruttare gli incentivi previsti dal Codice.
- Agenzia del Demanio e Consiglio Superiore LL.PP. → hanno aggiornato le proprie linee guida tecniche per uniformare standard, requisiti informativi e capitolati.
- OICE → con l’8° Rapporto annuale ha fotografato la diffusione del BIM nelle gare pubbliche, evidenziando sia la crescita del numero di bandi sia le criticità ancora presenti, come la disomogeneità delle richieste.
Questi documenti costituiscono un riferimento operativo indispensabile per tradurre la norma in pratiche quotidiane.
Principali atti normativi BIM del 2025 (e fine 2024)
Di seguito è riportata una tabella riepilogativa dei principali atti normativi del 2025 (e fine 2024) inerenti a BIM e Codice appalti, con le relative novità:
| Atto normativo | Data | Novità principali (BIM e appalti) |
| D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice contratti) | 31 marzo 2023 (in vigore dal 2023, scadenza BIM dal 1/1/2025) | Introduce l’obbligo di metodi digitali (BIM) dal 2025 per lavori pubblici > €1.000.000. Definisce principi generali su digitalizzazione (art. 43) e prevede ambiente di condivisione dati (ACDat) per la gestione informativa. |
| D.Lgs. 209/2024 (Decreto correttivo al Codice) | 31 dicembre 2024 (in vigore dal 2025) | Modifica la soglia BIM a €2.000.000 (in luogo di €1M). Introdotte norme transitorie (art. 225-bis) che esentano dall’obbligo BIM progetti avviati entro il 2024 (vedi DOCFAP). Modificato Allegato I.9 sul BIM (modalità e tempi di adozione). |
| DM MIT 11/04/2025 n.89 (Commissione BIM) | 11 aprile 2025 | Istituisce la Commissione nazionale per il monitoraggio del BIM presso il Consiglio Superiore LL.PP. Stabilisce composizione (24 membri) e compiti triennali: raccolta criticità e supporto alle SA nell’attuazione del BIM. |
| (Bozza) Linee Guida ANAC “attuazione BIM” | 5 maggio 2025 (consultazione pubblica) | ANAC propone linee guida recanti indicazioni per l’attuazione graduale del BIM nelle procedure di affidamento. Obiettivo: fornire alle SA criteri e buone pratiche per adeguarsi alle novità introdotte dal Codice e dal correttivo (uso di piattaforme digitali, gestione modelli, ecc.). (Documento in consultazione, non vincolante). |
Gli impatti operativi per le stazioni appaltanti
Le nuove regole hanno effetti immediati sulle amministrazioni, chiamate a un cambiamento organizzativo e culturale profondo.
- Adeguamento dei bandi
Nei documenti di gara devono essere inserite prescrizioni puntuali sul BIM: soglie, formati interoperabili (IFC), livelli di dettaglio richiesti, modalità di consegna e gestione dei modelli - Formazione del personale
RUP, progettisti e direttori lavori devono acquisire competenze BIM. Molte amministrazioni hanno attivato corsi di formazione interna, spesso finanziati da fondi PNRR, o hanno scelto di avvalersi di consulenti esterni - Infrastrutture digitali
Per gestire il modello informativo, è necessario disporre di software, piattaforme di collaborazione e Ambienti di Condivisione Dati (ACDat). Alcuni enti hanno già adottato soluzioni cloud certificate, altri hanno optato per piattaforme condivise tra più amministrazioni - Gestione dei casi transitori
Le amministrazioni devono motivare eventuali esenzioni, richiamando esplicitamente l’art. 225-bis e i pareri MIT. Questo richiede un coordinamento stretto tra uffici tecnici e uffici gare - Supporto esterno e aggregazione
Molte stazioni appaltanti di piccole dimensioni si affidano a centrali di committenza, stazioni uniche appaltanti o consulenti BIM esterni per non rimanere escluse dalle gare sopra soglia
Benefici attesi e cambio di paradigma
Al di là degli obblighi, l’adozione del BIM promette vantaggi concreti:
- maggiore trasparenza e tracciabilità dei processi
- riduzione di varianti e contenziosi grazie al controllo preventivo di interferenze (clash detection)
- monitoraggio più accurato di tempi e costi
- migliore gestione della contabilità lavori e dello stato di avanzamento
Alcune grandi stazioni appaltanti hanno già segnalato benefici tangibili, come una gestione più fluida delle opere in corso e un miglioramento della qualità progettuale complessiva.
Conclusioni
Il 2025 rappresenta, a tutti gli effetti, l’anno zero del BIM negli appalti pubblici italiani. Con il nuovo Codice, il correttivo, i pareri MIT, le linee guida e la Commissione di monitoraggio, il quadro normativo e operativo è finalmente completo.
La sfida, ora, è passare dalla teoria alla pratica: trasformare il BIM da obbligo formale a strumento quotidiano di lavoro, capace di portare trasparenza, efficienza e qualità alle opere pubbliche.

